La Sapienza ha ospitato ieri un evento di enorme importanza: nella Sala del Senato accademico è stato conferito il Dottorato di ricerca honoris causa in Diritto pubblico a Eberhard Schmidt-Aßmann, tra i più eminenti studiosi della scienza giuspubblicistica, autore di numerose opere considerate classici del Diritto amministrativo, sia tedesco che europeo.
Nella sua lunga carriera, il professor Schmidt-Aßmann ha insegnato nelle Università di Bochum e di Heidelberg, nella quale ha diretto l’Istituto per il diritto amministrativo tedesco ed europeo e della quale è Professore Emerito dal 2006; è stato fellow del Wissenschaftskolleg di Berlino ed è socio ordinario dell’Accademia delle Scienze del Brandeburgo; ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti in Germania e all’estero, ed è dottore honoris causa delle Università di Atene e Huelva. Egli si è distinto per il taglio fortemente innovativo che ha saputo dare alla sua produzione scientifica, ripensando la sistematica del diritto amministrativo alla luce delle profonde trasformazioni in atto nella società, dall’economia all’informatica, dall’integrazione sovranazionale alla globalizzazione.
Uno studioso tra i più influenti nel suo campo, che negli ultimi anni ha collaborato assiduamente con la nostra Università, come hanno ricordato più volte, durante la cerimonia, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza Paolo Ridola e il Professor Vincenzo Cerulli Irelli, alla presenza del Magnifico Rettore Eugenio Gaudio.
Prima del Conferimento del titolo, Eberhard Schmidt-Aßmann ha tenuto una lectio magistralis sul dualismo tra diritto pubblico e privato dal titolo Quod ad statum rei Romanae spectat. Il dualismo elaborato per la prima volta dal pensiero romano, spiega Schmidt-Aßmann, ha influenzato le codificazioni del diritto, i sistemi di giustizia di molti stati, che, accanto ai giudici ordinari, hanno istituito amministrativi, e l’articolazione disciplinare delle facoltà di giurisprudenza. Il diritto pubblico si occupa della res pubblica, che vuol dire sia perseguimento del bene comune che organizzazione del potere; si può parlare di un doppio compito del diritto pubblico: da un lato, rendere efficace il potere statale, dall’altro, disciplinarlo. Mentre il cittadino agisce nell’esercizio delle sue libertà, lo Stato agisce nell’esercizio delle sue attribuzioni legali, scritte all’interno di costituzioni, leggi e trattati internazionali; tali attribuzioni valgono solo all’interno della loro cornice giuridica e devono essere giustificate in relazione al perseguimento del bene comune. In una determinata fase di sviluppo del diritto pubblico esso è stato connesso strettamente all’idea di Stato nazionale, ma in realtà non è circoscritto solo agli stati nazionali, poiché disciplina giuridicamente ogni potere sovrano. Il diritto privato, invece, riguarda i rapporti tra soggetti giuridici in posizione di parità; a tali soggetti va assicurata una cornice giuridica affidabile, senza badare al contenuto di tali rapporti, che è affidato all’autonomia privata.L’esercizio della libertà è più semplice rispetto al diritto pubblico che richiede autorizzazioni.
Il cuore del diritto amministrativo è costituito da decisioni unilaterali quali cartelle esattoriali, autorizzazioni edilizie e commerciali, riconoscimento dei richiedenti asilo; ma l’amministrazione non si limita solo alle azioni unilaterali ed, essendo la promozione del bene comune a molte sfaccettature, è a stretto contatto con i privati. Quando il diritto pubblico non offre strumenti adeguati per tutte le tipologie di attività, bisogna permette all’amministrazione di usare gli strumenti del diritto privato; è quello che accade in Germania, ad esempio, in settori importanti come il diritto degli appalti. L’alternativa tra regime privatistico e regime pubblicistico non è una libera scelta dell’amministrazione, che invece è tenuta a scegliere gli strumenti più adeguati sulla base di un giudizio ponderato di natura discrezionale.
Con tali precisazioni, Schmidt-Aßmann afferma che il diritto amministrativo moderno non può essere limitato al diritto pubblico; si dovrebbe parlare un “diritto dell’amministrazione” in senso ampio, che includa anche il diritto privato di cui si avvale l’amministrazione.
Grazia Caputo
Ludovica Marafini