Si è tenuto questa mattina, 29 gennaio 2024, presso la Sala delle Lauree del dipartimento di Scienze Politiche Sapienza il convegno “Fonti primarie statali e Corte costituzionale: I procedimenti legislativi tra teoria, prassi, vizi rilevati e criticità irrisolte”.
Dopo i saluti istituzionali di Maria Cristina Marchetti, direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza – Università di Roma, che si è detta lieta di ospitare l’evento nel suo dipartimento e che ha augurato a tutti i relatori un buon andamento dei lavori, ha preso parola per la relazione introduttiva Federica Fabrizzi, docente associata di diritto pubblico presso La Sapienza. Partendo dall’affievolimento del procedimento legislativo, la professoressa ha individuato i problemi che stanno invadendo il parlamento, che nel tempo è passato da organo controllante il governo a organo controllato dal governo, nella mortificazione del parlamento stesso e nell’uso di procedimenti che sfuggono al vaglio dei parlamentari come il Maxi-emendamento. Pur affermando che è impossibile tornare indietro a una legislazione completa del parlamento, ci sono due esigenze da tenere in conto: non invadere troppo il campo del parlamento e configurare diversamente i campi entro i quali l’azione esecutiva può intervenire. Ha chiuso l’intervento affermando che “la crisi del parlamento è espressa dalla crisi del procedimento legislativo”.
Il convegno è stato diviso in quattro sessioni di lavori ognuna concernente uno specifico tipo di atto normativo: nella prima sessione si è affrontata la Legge ordinaria, nella seconda la Legge di bilancio, nella terza il Decreto Legge e la legge di conversione, nella quarta la Legge delega e il decreto legislativo.
I sessione – Legge ordinaria
Ha aperto la prima sessione Giovanni Piccirilli, associato di diritto costituzionale presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, che ha analizzato lo sviluppo della prassi nell’utilizzo di strumenti che ha progressivamente ridotto la funzione legislativa del parlamento. Alcuni di questi, come il già detto Maxi-emendamento, sono espedienti usati, per lo più in governi di coalizione, per far votare compatto il blocco della maggioranza.
È intervenuta in seguito Adriana Ciancio, ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università di Catania, che ha affrontato il problema dal punto di vista della Corto Costituzionale. La docente ha spiegato come l’intervento della Corte nelle controversie parlamentari è limitato dall’autodichia parlamentare. La Corte, infatti, non può entrare nei regolamenti procedurali del parlamento, che si estendono anche alle funzioni interpretative e applicative.
II sessione – Legge di Bilancio
La seconda sessione di lavori ha visto l’intervento iniziale di Chiara Borgonzini, ricercatrice di diritto costituzionale presso l’Università di Macerata, che ha illustrato il procedimento di formazione della Legge di Bilancio. Rispetto al passato, ha sostenuto la ricercatrice, il parlamento non sa più cosa vota e né perché lo vota dal momento che il dibattito parlamentare sulla legge di bilancio è stato ridotto al minimo dai tempi stretti di approvazione per evitare l’esercizio provvisorio, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Francesco Bilancia, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso Sapienza, ha invece illustrato il procedimento di formazione e l’iter di approvazione della legge di bilancio dal punto di visto della giurisprudenza, facendo anche un piccolo approfondimento sul significato di prassi parlamentare.
III sessione – Il decreto legge e la legge di conversione
Caterina Dominicali, ricercatrice di diritto costituzionale presso l’Università di Bologna, ha aperto la terza sessione di lavoro sui decreti legge. Partendo dalle strutture del decreto legge e della rispettiva legge di conversione, ha spiegato come il loro uso sia passato dall’utilizzo in caso di emergenza all’uso per aggirare la complessità parlamentare, diventando uno degli strumenti più usati per legiferare. La metà delle leggi approvate dal parlamento sono, infatti, leggi di conversione di decreti legislativi adottati dal governo.
È intervenuto in seguito Giulio E. Vigevani, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Milano Bicocca, che ha esaminato la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni. Se da una parte la Corte è più severa nel controllo della legge di conversione, ha sostenuto il professore, dall’altra lo è molto meno verso il decreto legge. Concludendo il suo intervento, il docente ha affermato che l’uso del decreto legge è adottato più frequentemente da governi più forti in modo tale da tenere in pugno il parlamento.
IV sessione – La legge delega e il decreto legislativo
L’ultima sessione di lavori ha visto come primo relatore Massimo Rubechi, associato di diritto costituzionale presso l’Università di Urbino Carlo Bo, che ha elencato le tipologie di decreti legislativi e si è soffermato in particolare sui decreti “molto tecnici” e su quelli in materia di recepimento di norme dell’Unione Europea. Esponendo le fasi che portano alla formazione di una legge delega e al successivo decreto legislativo, il relatore spiegato come il 30% della produzione legislativa sia fatta attraverso decreti legislativi e come spesso il risultato finale della delega non sia ipotizzabile al momento del conferimento della delega stessa.
Ultimo intervento della mattina di lavori è stato quello di Roberto Di Maria, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Kore di Enna. Partendo dalla posizione della Corte Costituzionale sui decreti legislativi, ha poi analizzato le sentenze che si sono avute nel corso degli anni sui decreti stessi. Il professore ha chiuso affermando che la Corte ha sempre evitato di esporre contrasti fuori dai legittimi canoni d’azione.
Intervista a Federica Fabrizzi, associata di diritto pubblico presso l’Università La Sapienza di Roma